Sez. L, Sentenza n. 8870 del 10/09/1997 (Rv. 507788 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - IN GENERE | Incidenza su posizioni consolidate o su diritti acquisiti - Ammissibilità - Limiti - Benefici previsti da un Fondo aziendale di natura contrattuale per il momento del collocamento a riposo del lavoratore - Dipendenti in servizio - Immodificabilità di tali benefici ad opera di successivo contratto - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - IN GENERE
Un contratto collettivo può derogare alla precedente disciplina dei rapporti di lavoro, con disposizioni peggiorative per i dipendenti rispetto a quelle di un precedente contratto, con il limite dell'avvenuto perfezionamento delle fattispecie costitutive di diritti in capo alle parti del rapporto; ne deriva che nella attualità di tale rapporto i benefici previsti in favore del lavoratore, per il momento del suo collocamento a riposo, da un Fondo di previdenza aziendale di fonte contrattuale, possono esser ridotti nella loro consistenza economica o comunque modificati in senso sfavorevole per il dipendente, sino a quando, con la cessazione del rapporto, non si verifichi l'evento che ne determina la immodificabilità.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2067, Cod. Civ. art. 2069, Cod. Civ. art. 2077
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)