Sez. L, Sentenza n. 13160 del 25/11/1999 (Rv. 531505 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE | Successione nel tempo di contratti collettivi - Modificazione peggiorativa - Legittimità - Incidenza sui diritti già maturati - Esclusione - Previo riconoscimento o accertamento del diritto - Necessità - Esclusione - Conseguenze in materia di diritto all'inquadramento superiore per lo svolgimento di fatto delle relative mansioni.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE
La derogabilità "in peius" di un contratto collettivo di lavoro da parte di un contratto collettivo successivo non implica il venir meno dei diritti soggettivi che siano sorti sulla sua base e siano entrati nella sfera giuridica del lavoratore, anche se contestati dal datore di lavoro e non ancora accertati in giudizio. Ne consegue che l'eliminazione da parte del successivo contratto collettivo di una disposizione che collega un certo inquadramento a determinate mansioni non rileva nei confronti del lavoratore che, prima dell'entrata in vigore del nuovo contratto, abbia maturato il diritto ad un inquadramento superiore, a norma dell'art. 2103 cod. civ., per lo svolgimento delle mansioni in questione per oltre tre mesi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2077, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)