Sez. L, Sentenza n. 651 del 20/01/1995 (Rv. 489800 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - DURATA - ULTRATTIVITÀ - SUCCESSIONE DI CONTRATTI | Ultrattività ex art. 2074 cod. civ. - Esclusione per i contratti postcorporativi - Prosecuzione degli effetti delle precedenti disposizioni secondo il criterio del trattamento più favorevole - Inammissibilità - Soppressione del ricalcolo degli scatti di anzianità convenzionale in relazione agli aumenti della contingenza verificatisi nell'anno precedente a far tempo dall'1 gennaio 1979 - Disciplina ex C.C.N.L. 1 agosto 1979 per i dipendenti dell'ENEL avente vigore dall'1 gennaio 1979 - Legittimità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - DURATA - ULTRATTIVITÀ - SUCCESSIONE DI CONTRATTI
Considerato che ai contratti collettivi postcorporativi non si applica l'art. 2074 cod. civ., prevedente l'ultrattività del contratto collettivo scaduto fino a quando non sia intervenuta una nuova regolamentazione collettiva (poiché essi, costituendo manifestazione dell'autonomia negoziale privata, sono regolati dalla libera volontà delle parti, cui soltanto spetta stabilire se l'efficacia di un accordo possa sopravvivere alla sua scadenza) e che le disposizioni dei contratti collettivi non si incorporano nel contenuto dei contratti individuali (cosicché, in ipotesi di successione di contratti collettivi, le precedenti disposizioni non continuano a spiegare effetto secondo il criterio del trattamento più favorevole - che riguarda il rapporto tra contratto collettivo e contratto individuale - neanche per i dipendenti già in servizio, salvo che ciò sia previsto con apposita clausola di salvaguardia), legittimamente il c.c.n.l. 1 agosto 1979, per i dipendenti ENEL, avente vigore dall'1 gennaio 1979, nella specie accertato dal giudice di merito - con decisione della S.C. ritenuta adeguatamente motivata ed immune da violazioni delle regole di ermeneutica contrattuale -, con riferimento anche agli aumenti biennali di anzianità convenzionale, c.d. ABAC) la soppressione del ricalcolo degli scatti di anzianità in relazione agli aumenti della contingenza verificatisi nell'anno precedente, a far tempo dall'operazione che, secondo la normativa previgente, avrebbe dovuto aver luogo lo stesso 1 gennaio 1979. (Nella specie, peraltro, era stato accertato, con la stessa sentenza di merito confermata dalla S.C., che già un accordo contrattuale collettivo del 20 dicembre 1978 aveva disposto la sospensione del ricalcolo in questione).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1372, Cod. Civ. art. 2067, Cod. Civ. art. 2074, Cod. Civ. art. 2077
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)