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Sez. 2, Sentenza n. 18535 del 04/12/2003 (Rv. 568645 - 01)

MANDATO - OBBLIGAZIONI DEL MANDATARIO - LIMITI DEL MANDATO | Mandato di carattere rigido e specifico - Atto difforme rispetto all'incarico - Effetti - Inefficacia nei confronti del mandante - Indagine circa la conformità dell'atto allo scopo e agli interessi del mandante - Superfluità - Carattere essenziale della clausola - Inefficacia dell'intero contratto - Configurabilità - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-12-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/568645-01

MANDATO - OBBLIGAZIONI DEL MANDATARIO - LIMITI DEL MANDATO

In tema di esecuzione del mandato, quando il mandatario si discosti dalle specifiche e rigide istruzioni ricevute è superflua la verifica della conformità dell'atto allo scopo e agli interessi del mandante, attesane la contrarietà all'espressa volontà di questi. In tale ipotesi, quando la difformità riguardi una clausola del contratto concluso dal mandatario con rappresentanza, alla quale, secondo l'incensurabile apprezzamento del giudice di merito, debba riconoscersi carattere essenziale, l'inefficacia nei confronti del mandante non è limitata alla sola clausola difforme ma riguarda il contratto nella sua globalità. Tuttavia, quando la domanda sia anche diretta a ottenere la dichiarazione di invalidità parziale del negozio, questa si estende all'intero contratto soltanto se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita da nullità (Fattispecie relativa a procura speciale rilasciata per la vendita di una porzione di appartamento seguita da alienazione dell'intera unità immobiliare).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1388, Cod. Civ. art. 1419, Cod. Civ. art. 1711

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)