Sez. 2, Sentenza n. 2387 del 18/03/1997 (Rv. 503090 - 01)
MANDATO - OBBLIGAZIONI DEL MANDATARIO - LIMITI DEL MANDATO | Mandato di carattere rigido e specifico - Atto difforme rispetto all'incarico - Effetti - Inefficacia nei confronti del mandante - Indagine circa la conformità dell'atto allo scopo e agli interessi del mandante - Superfluità - Carattere essenziale della clausola - Inefficacia dell'intero contratto - Configurabilità.
MANDATO - OBBLIGAZIONI DEL MANDATARIO - LIMITI DEL MANDATO
In tema di esecuzione del mandato, quando il mandatario si discosti dalle specifiche e rigide istruzioni ricevute è superflua la verifica della conformità dell'atto allo scopo e agli interessi del mandante, attesane la contrarietà all'espressa volontà di questi. In tale ipotesi quando la difformità riguardi una clausola del contratto concluso dal mandatario con rappresentanza, alla quale, secondo l'incensurabile apprezzamento del giudice di merito, debba riconoscersi carattere essenziale, l'inefficacia nei confronti del mandante non è limitata alla sola clausola difforme ma riguarda il contratto nella sua globalità.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1388, Cod. Civ. art. 1419, Cod. Civ. art. 1711
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)