Sez. 1, Sentenza n. 10994 del 14/05/2007 (Rv. 596429 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - IN GENERE | Assegnazione della casa familiare - Al coniuge non titolare della proprietà o di altro diritto al godimento esclusivo della stessa - Ammissibilità - Limiti - Concorrente affidamento di figli minori o convivenza con figli maggiorenni privi di reddito - Necessità - Assegnazione in assenza di prole al coniuge economicamente più debole in funzione integrativa o sostitutiva dell'assegno divorzile - Ammissibilità - Esclusione.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - IN GENERE
In materia di divorzio, anche nel vigore della legge 6 marzo 1987, n. 74, il cui art. 11 ha sostituito l'art. 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, la disposizione del sesto comma di quest'ultima norma, in tema di assegnazione della casa familiare, non attribuisce al giudice il potere di disporre l'assegnazione a favore del coniuge che non vanti alcun diritto - reale o personale - sull'immobile e che non sia affidatario della prole minorenne o convivente con figli maggiorenni non ancora provvisti, senza loro colpa, di sufficienti redditi propri. Tale assegnazione, pertanto, non può essere disposta come se fosse una componente dell'assegno di divorzio, allo scopo di sopperire alle esigenze economiche del coniuge più debole.
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 6, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)