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Sez. 1, Sentenza n. 12309 del 06/07/2004 (Rv. 574165 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ABITAZIONE | Separazione e divorzio - Casa di proprietà esclusiva di uno dei coniugi - Assenza di figli minori affidati all'altro coniuge, o maggiorenni con lo stesso conviventi - Assegnazione della casa all'altro coniuge - Ammissibilità - Esclusione - Provvedimento di assegnazione in favore del coniuge proprietario esclusivo - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/574165-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ABITAZIONE

In materia di separazione e di divorzio, l'assegnazione della casa familiare, malgrado abbia anche riflessi economici, particolarmente valorizzati dall'art. 6, sesto comma, della legge n. 898 del 1970 (come sostituito dall'art. 11 della legge n. 74 del 1987), risulta finalizzata alla esclusiva tutela della prole e dell'interesse di questa a permanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta, non potendo essere disposta, a mò di componente degli assegni rispettivamente previsti dagli arte. 156 cod. ci. e 5 della legge n. 898 del 1970, allo scopo di sopperire alle esigenze economiche del coniuge più' debole, a garanzia delle quali sono destinati unicamente gli assegni sopra indicati, onde la concessione del beneficio in parola resta subordinata all'imprescindibile presupposto dell'affidamento di figli minori o della convivenza con figli maggiorenni ed economicamente non autosufficienti, laddove, nell'ipotesi in cui l'alloggio "de quo" appartenga in proprietà ad uno solo dei coniugi e manchino figli in possesso dei requisiti anzidetti, il titolo di proprietà vantato da quest'ultimo preclude ogni eventuale assegnazione dell'immobile all'altro, rendendo poi ridondante e superflua ogni e qualsivoglia pronuncia di assegnazione in favore del coniuge proprietario.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 6, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)