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Sez. 1, Sentenza n. 22500 del 01/12/2004 (Rv. 578321 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - IN GENERE | Assegnazione della casa familiare - Al coniuge non titolare della proprietà o di altro diritto al godimento esclusivo della stessa - Ammissibilità - Limiti - Concorrente affidamento di figli minori o convivenza con figli maggiorenni privi di reddito - Necessità - Assegnazione in assenza di prole al coniuge economicamente più debole in funzione integrativa o sostitutiva dell'assegno divorzile - Ammissibilità - Esclusione - Determinazione dell'ammontare di detto assegno - Criteri - Spese per esigenze abitative - Rilevanza.
Stato
decisa il 2004-12-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/578321-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - IN GENERE

Anche nel vigore della legge 6 marzo 1987, n. 74, il cui art. 11 ha sostituito l'art. 6 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, la disposizione del sesto comma di quest'ultima norma, in tema di assegnazione della casa familiare, consente il sacrificio della posizione del coniuge titolare di diritti reali o personali sull'immobile adibito ad abitazione coniugale, mediante assegnazione della stessa in sede di divorzio dall'altro coniuge, solo alla condizione della sua convivenza con figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti. In assenza di tale condizione, coerente con la finalizzazione dell'istituto alla tutela della prole, l'assegnazione non può essere disposta, in favore del coniuge ritenuto economicamente più debole, in funzione integrativa o sostitutiva dell'assegno divorzile, dovendo per converso tenersi conto, ai fini della determinazione di detto assegno, dell'eventuale esborso economico del coniuge per le proprie esigenze abitative.

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 6, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)