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Sez. U - , Ordinanza n. 18661 del 11/07/2019 (Rv. 654681 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STATI ESTERI ED ENTI EXTRATERRITORIALI | Ambasciate di Stati stranieri in Italia - Accertamento della nullità o illegittimità del licenziamento di un dipendente con funzioni ausiliarie che abbia chiesto la indennità sostitutiva della reintegrazione – Giurisdizione del giudice italiano – Sussistenza – Fondamento.
Stato
decisa il 2019-07-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/654681-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STATI ESTERI ED ENTI EXTRATERRITORIALI

In tema di rapporti di lavoro alle dipendenze di Ambasciate di Stati stranieri in Italia, rientra nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria italiana la controversia avente ad oggetto l'accertamento della nullità o illegittimità del licenziamento intimato da un'Ambasciata al suo dipendente che svolga mansioni ausiliarie (nella specie di autista), il quale, successivamente alla proposizione del ricorso e nel corso del giudizio, abbia optato per l'indennità sostitutiva della reintegrazione ai sensi dell'art. 18, comma 3, l. n. 300 del 1970, in quanto l'accertamento della legittimità o meno del licenziamento non è idoneo ad interferire su atti e comportamenti dello Stato estero che siano espressione dei suoi poteri sovrani di autorganizzazione ove le mansioni rivestite dal dipendente siano meramente ausiliarie delle funzioni istituzionali del predetto Stato e l'accertamento in questione sia del tutto incidentale - per non esser possibile alcun ripristino del rapporto - rispetto al conseguimento di indennità meramente economiche.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 14/01/2013 num. 5 CORTE COST., Tratt. Internaz. 02/12/2004 art. 11, Tratt. Internaz. 02/12/2004 art. 2 lett. D, Legge 28/06/2012 num. 92 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)