Sez. L, Sentenza n. 721 del 23/01/1992 (Rv. 475410 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro le malattie - Prestazioni - Assistenza economica - Indennità | Presupposti - Trasmissione del certificato medico - Onere del lavoratore - Comunicazione del luogo di dimora - Inclusione - Condizioni.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro le malattie - Prestazioni - Assistenza economica - Indennità
In tema d'indennità di malattia, l'onere del lavoratore di curare, ai sensi dell'art. 2 del d.l. 30 dicembre 1979 n. 663 (convertito con legge n. 33 del 1980), la trasmissione del certificato medico comprende quello della comunicazione del luogo di dimora durante la malattia nel solo caso in cui tale luogo sia diverso (per variazione non comunicata, per insorgenza della malattia durante il periodo di ferie o per altre cause) dal domicilio (abituale) associato alla posizione assicurativa del lavoratore medesimo e normalmente noto (in virtù della comunicazione imposta al datore di lavoro dall'art. 11, secondo comma, della legge 11 gennaio 1943 n. 138) all'Istituto previdenziale.
Riferimenti normativi: Legge 11/01/1943 num. 138 art. 11 CORTE COST., Legge 29/06/1977 num. 349 art. 9 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/1979 num. 663 art. 2 CORTE COST., Legge 29/02/1980 num. 33 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)