Sez. L, Sentenza n. 2206 del 02/03/1987 (Rv. 451439 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - PREVENTIVA COMUNICAZIONE DELLA MISURA DISCIPLINARE DA APPLICARE - OBBLIGATORIETÀ - INSUSSISTENZA - PREVIA CONTESTAZIONE DELL'ADDEBITO - NECESSITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - PREVENTIVA COMUNICAZIONE DELLA MISURA DISCIPLINARE DA APPLICARE - OBBLIGATORIETÀ - INSUSSISTENZA - PREVIA CONTESTAZIONE DELL'ADDEBITO - NECESSITÀ.*
L'art. 7, comma secondo e quinto, della legge 20 maggio 1970 n. 300, in tema di sanzioni disciplinari, ai fini della validità della relativa irrogazione, non prescrive la preventiva comunicazione al lavoratore della misura disciplinare che il datore di lavoro intende applicare, ma soltanto la preventiva contestazione dell'addebito, riguardando l'ulteriore Forma di pubblicità prevista dal precedente comma primo dello stesso art. 7 lo stesso codice disciplinare (e cioè il complesso delle norme relative alle sanzioni disciplinari ed alle infrazioni per le quali ciascuna può essere applicata). (Conf 6219/79, mass n 402946).*
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)