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Sez. 2, Sentenza n. 7470 del 11/08/1997 (Rv. 506674 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - EFFETTI - RISPETTO AI TERZI | Inopponibilità della simulazione ex art. 1415 primo comma cod. civ. - Ambito di applicazione - Terzi acquirenti di buona fede dal titolare apparente - Estensione ai terzi comunque pregiudicati dalla simulazione stessa - Esclusione - Conseguenze - Presenza di un titolare apparente e di uno effettivo al momento dell'acquisto da parte del terzo - Necessità - Conseguenze - Applicabilità della norma alle ipotesi di simulazione assoluta e di interposizione fittizia di persona - Ipotesi di simulazione relativa non comportante apparenza del diritto in capo ad un soggetto diverso dal titolare - Applicabilità - Esclusione - Regime della comunione legale fra i coniugi - Acquisto effettuato da uno dei coniugi per donazione dissimulata da vendita - Opponibilità della simulazione all'altro coniuge al fine della esclusione della comunione sul bene.
Stato
decisa il 1997-08-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506674-01

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - EFFETTI - RISPETTO AI TERZI

In tema di simulazione, il primo comma dell'art. 1415 cod. civ., nel sancire l'impossibilità per le parti contraenti, e per gli aventi causa o creditori del simulato alienante, di opporre la simulazione ai terzi, si riferisce, a differenza del secondo comma, non ai terzi in qualche modo pregiudicati dalla simulazione stessa ma solo a quelli che, in buona fede, abbiano acquistato diritti dal titolare apparente (salvi gli effetti della trascrizione della domanda di simulazione); il che, implicando la presenza di un titolare apparente e di uno effettivo al momento dell'acquisto da parte del terzo, limita il campo di applicabilità della norma alle ipotesi di simulazione assoluta e di interposizione fittizia di persona, ad esclusione di ogni altro tipo di simulazione relativa non comportante apparenza del diritto in capo ad un soggetto diverso dal titolare. Ne consegue che, nel regime della comunione legale fra i coniugi, l'acquisto di un bene personale effettuato da uno dei coniugi per donazione fattagli da un terzo, si sottrae al regime della comunione a norma dell'art. 179 comma primo lett. b) cod. civ. ancorché la donazione sia dissimulata da una vendita, potendo l'acquirente opporre all'altro coniuge il carattere simulato di quest'ultima.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 177, Cod. Civ. art. 179, Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 1415, Cod. Civ. art. 1416

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)