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Sez. 1, Sentenza n. 8500 del 26/09/1996 (Rv. 499766 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Dimostrazione di pagamento superiore a quello indicato nell'atto impugnato - Ammissibilità - Condizioni - Documento con data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento - Disciplina ex artt. 1415 e 1416 cod. civ. - Operatività - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-09-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/499766-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE

Il convenuto con azione revocatoria fallimentare per un atto a titolo oneroso, a causa dell'asserito squilibrio delle prestazioni a danno del fallito (art. 67 legge fall.), può dimostrare, con riferimento ai pagamenti effettuati, di avere versato un corrispettivo effettivo superiore a quello indicato nell'atto impugnato, purché ciò risulti da documento avente data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento. All'opponibilità di tale circostanza al fallimento non ostano gli artt. 1415 e 1416 cod. civ., atteso che il curatore, pur essendo terzo, quale organo pubblico della procedura fallimentare, non è però un terzo che in buona fede abbia acquistato diritti dal titolare apparente ovvero un creditore del titolare apparente che in buona fede abbia compiuto atti di esecuzione sui beni oggetto del contratto simulato e che le menzionate disposizioni non si occupano della simulazione relativa - del caso cioè che sia stata voluta fittiziamente una qualsiasi clausola, come quella relativa alla misura del prezzo, di un contratto realmente concluso - ma regolano le sole ipotesi di simulazione assoluta e di interposizione fittizia.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1415, Cod. Civ. art. 1416, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 1417

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)