diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 11497 del 15/06/1990 Ud. (dep. 17/08/1990) Rv. 185129 - 01

PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - REVOCA - TACITA - DANNI - MANCATA COMPARIZIONE NEL GIUDIZIO DI SECONDO GRADO - REVOCA TACITA - ESCLUSIONE - GIUDICE DI APPELLO CHE DEBBA APPLICARE L'AMNISTIA - OBBLIGO DI DECIDERE SULLA IMPUGNAZIONE AI SOLI EFFETTI DELLE STATUIZIONI CIVILI - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1990-06-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/185129-01

PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - REVOCA - TACITA - DANNI - MANCATA COMPARIZIONE NEL GIUDIZIO DI SECONDO GRADO - REVOCA TACITA - ESCLUSIONE - GIUDICE DI APPELLO CHE DEBBA APPLICARE L'AMNISTIA - OBBLIGO DI DECIDERE SULLA IMPUGNAZIONE AI SOLI EFFETTI DELLE STATUIZIONI CIVILI - SUSSISTENZA.*

Per il principio di immanenza della Costituzione di parte civile, la mancata comparizione della stessa nel giudizio di appello non equivale a revoca. Pertanto il giudice di appello, nel dichiarare estinto il reato per amnistia, ha l'Obbligo di decidere sulla impugnazione ai soli effetti delle Disposizioni e dei capi della sentenza, concernenti gli interessi civili, ai sensi dell'art. 12 legge 3 agosto 1978 n. 405, non essendo tale Obbligo subordinato alla presenza della parte civile, né ad un'esplicita richiesta di quest'ultima. (Conf mass n 182777; (Conf mass n 161473, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 151 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST., Legge 03/08/1978 num. 405 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)