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Sez. 6, Sentenza n. 17209 del 05/04/1989 Ud. (dep. 07/12/1989) Rv. 182777 - 01

PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - REVOCA - TACITA - DANNI - MANCATA COMPARIZIONE NEL GIUDIZIO DI SECONDO GRADO - REVOCA TACITA - ESCLUSIONE - GIUDICE DI APPELLO CHE DEBBA APPLICARE L'AMNISTIA - OBBLIGO DI DECIDERE SULLA IMPUGNAZIONE AI SOLI EFFETTI DELLE STATUIZIONI CIVILI - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1989-04-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/182777-01

PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - REVOCA - TACITA - DANNI - MANCATA COMPARIZIONE NEL GIUDIZIO DI SECONDO GRADO - REVOCA TACITA - ESCLUSIONE - GIUDICE DI APPELLO CHE DEBBA APPLICARE L'AMNISTIA - OBBLIGO DI DECIDERE SULLA IMPUGNAZIONE AI SOLI EFFETTI DELLE STATUIZIONI CIVILI - SUSSISTENZA.*

Anche se la parte civile non si presenta al dibattimento di secondo grado, per il principio dell'immanenza della Costituzione, la sua mancata comparizione in tale giudizio non equivale a revoca e conseguentemente il giudice di appello che debba dichiarare il reato estinto per amnistia, deve decidere sulla impugnazione ai soli effetti delle statuizioni civili contenute nella sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 405 del 1978, non essendo tale Obbligo subordinato alla presenza materiale della parte civile in udienza oppure ad una sua esplicita richiesta. (V mass n 164569; (V mass n 147687; (Conf mass n 161473, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 91 com. 1, Cod. Proc. Pen. art. 101, Cod. Proc. Pen. art. 102 CORTE COST., Legge 03/08/1978 num. 405 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)