diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 25079 del 26/02/2003 Cc. (dep. 10/06/2003) Rv. 224604 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Disciplina in materia di colloqui visivi e telefonici - Restrizioni previste per i detenuti e gli internati per delitti previsti dall'art. 4-bis ord. pen. - Legittimità - Conseguenze sui provvedimenti dell'Amministrazione penitenziaria limitativi del numero di tali colloqui.
Stato
decisa il 2003-02-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/224604-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

È legittima la disciplina differenziata in materia di colloqui visivi e telefonici stabilita, rispettivamente, negli artt. 37, comma 8, e 39, comma 2, del D.P.R. 30 giugno 2000 n. 230 (cd. regolamento penitenziario) nei confronti dei detenuti e internati per uno dei delitti previsti dall'art.4-bis, primo comma, primo periodo, della legge 26 luglio 1975 n. 354 (cd. ordinamento penitenziario). Ne consegue che è legittimo il provvedimento dell'Amministrazione penitenziaria limitativo del numero di tali colloqui, rispettivamente, a quattro e due al mese nei confronti di persona condannata per uno dei delitti citati, non risultando leso il diritto all'uguaglianza di trattamento di detenuti in situazioni soggettivamente identiche.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE, DPR 30/06/2000 num. 230 art. 37 octies, DPR 30/06/2000 num. 230 art. 39 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)