diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 5082 del 10/04/2002 (Rv. 553617 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - FIGURATIVI | Maggiorazione del periodo lavorativo in favore dei lavoratori del settore dell'amianto esposti al rischio di malattia (art. 13 legge n. 257 del 1992, come modificato dal D.L. n. 169 del 1993) - Applicabilità ai lavoratori autonomi - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2002-04-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/553617-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - FIGURATIVI

La maggiorazione del periodo lavorativo ai fini pensionistici, prevista dall'art. 13 legge 27 marzo 1992 n. 257 in favore dei lavoratori dipendenti del settore dell'amianto esposti al rischio di malattia per oltre dieci anni, non è applicabile ai lavoratori autonomi, atteso che la finalità di tale beneficio (cioè l'agevolazione del prepensionamento per i lavoratori a rischio di disoccupazione a seguito della cessazione dell'attività delle aziende obbligate alla dismissione dell'amianto dal ciclo produttivo) non trova riscontro per lavoratori, quali quelli autonomi, non vincolati ad una determinata attività e in grado di sostituire, per l'espletamento del lavoro, i materiali contenenti la sostanza nociva con altri materiali reperibili sul mercato; né tale applicabilità potrebbe derivare dalla modifica dell'ottavo comma dell'art. 13 citato da parte del decreto legge 5 giugno 1993 n. 169, convertito nella legge 4 agosto 1993 n. 271, dato che il riferimento ai "lavoratori", senza alcuna specificazione relativa alla dipendenza da imprese che estraggono o utilizzano l'amianto, deve intendersi preordinato, anche alla stregua dei lavori parlamentari, alla estensione del beneficio non già a tutti i lavoratori, compresi quelli autonomi, bensì ai lavoratori dipendenti già esposti per oltre un decennio al rischio dell'amianto e successivamente trasferiti ad altre imprese.

Riferimenti normativi: Legge 27/03/1992 num. 257 art. 13 CORTE COST., Decreto Legge 05/06/1993 num. 169 CORTE COST., Legge 04/08/1993 num. 271 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)