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Sez. 3, Sentenza n. 4073 del 08/07/1982 (Rv. 422049 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - COSTITUZIONE E COMPARIZIONE DELLE PARTI - MANCATA COSTITUZIONE O COMPARIZIONE DELL'APPELLANTE ALLA PRIMA UDIENZA - COMUNICAZIONE DEL RINVIO DELLA CAUSA AD ALTRA UDIENZA - OMESSA COMUNICAZIONE - DEDUZIONE CON RICORSO PER CASSAZIONE DA PARTE DELL'APPELLANTE IN CASO DI MANCATA DICHIARAZIONE D'IMPROCEDIBILITÀ DELL'APPELLO - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1982-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/422049-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - COSTITUZIONE E COMPARIZIONE DELLE PARTI - MANCATA COSTITUZIONE O COMPARIZIONE DELL'APPELLANTE ALLA PRIMA UDIENZA - COMUNICAZIONE DEL RINVIO DELLA CAUSA AD ALTRA UDIENZA - OMESSA COMUNICAZIONE - DEDUZIONE CON RICORSO PER CASSAZIONE DA PARTE DELL'APPELLANTE IN CASO DI MANCATA DICHIARAZIONE D'IMPROCEDIBILITÀ DELL'APPELLO - INAMMISSIBILITÀ.*

La ratio della norma di cui al primo comma dell'art. 348 cod. proc. civ., secondo cui all'appellante non ancora costituito o non comparso alla prima udienza deve essere data comunicazione di rinvio della causa ad altra udienza, risiede unicamente nella tutela dell'interesse dell'appellante stesso di evitare la dichiarazione di improcedibilità dell'appello, comparendo alla nuova udienza fissata dall'istruttore. Pertanto, qualora l'improcedibilità dell'appello non sia stata rilevata e dichiarata, l'appellante, non comparso nella prima udienza né in quella successiva, difetta di interesse a ricorrere per Cassazione, per l'inosservanza della suddetta norma, avverso la sentenza d'appello che abbia esaminato e deciso il merito. (Conf 4616/80, mass n 408436, prima parte; (Conf 3832/79, mass n 400290).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 348, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)