Sez. 1, Sentenza n. 3832 del 05/07/1979 (Rv. 400290 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA - PER MANCATA COSTITUZIONE O COMPARIZIONE DELL'APPELLANTE - RINVIO DELLA CAUSA - COMUNICAZIONE ALL'APPELLANTE - FUNZIONE - OMESSA DICHIARAZIONE DI IMPROCEDIBILITA - INTERESSE DELL'APPELLANTE AD IMPUGNARE PER CASSAZIONE LA SENTENZA SUL MERITO - MANCANZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA - PER MANCATA COSTITUZIONE O COMPARIZIONE DELL'APPELLANTE - RINVIO DELLA CAUSA - COMUNICAZIONE ALL'APPELLANTE - FUNZIONE - OMESSA DICHIARAZIONE DI IMPROCEDIBILITA - INTERESSE DELL'APPELLANTE AD IMPUGNARE PER CASSAZIONE LA SENTENZA SUL MERITO - MANCANZA.*
La norma di cui all'art 348, primo comma, cod proc civ, la quale impone di dare avviso del rinvio dell'udienza all'appellante non costituito o non comparso, e fondata sulla necessita di garantire l'interesse dell'appellante di evitare, con la comparizione nella successiva udienza, la dichiarazione di improcedibilita della sua impugnazione: conseguentemente, qualora non venga rilevata ne dichiarata l'improcedibilita dell'appello, e il medesimo venga esaminato e deciso nel merito, ancorche sfavorevolmente, l'appellante non ha interesse ad impugnare la sentenza denunciando la violazione della norma suindicata. (Conf 2083/76, mass n 380905; (Conf 1315/76, mass n 380001).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 348
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)