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Sez. 1, Sentenza n. 3832 del 05/07/1979 (Rv. 400290 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA - PER MANCATA COSTITUZIONE O COMPARIZIONE DELL'APPELLANTE - RINVIO DELLA CAUSA - COMUNICAZIONE ALL'APPELLANTE - FUNZIONE - OMESSA DICHIARAZIONE DI IMPROCEDIBILITA - INTERESSE DELL'APPELLANTE AD IMPUGNARE PER CASSAZIONE LA SENTENZA SUL MERITO - MANCANZA.*
Stato
decisa il 1979-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/400290-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA - PER MANCATA COSTITUZIONE O COMPARIZIONE DELL'APPELLANTE - RINVIO DELLA CAUSA - COMUNICAZIONE ALL'APPELLANTE - FUNZIONE - OMESSA DICHIARAZIONE DI IMPROCEDIBILITA - INTERESSE DELL'APPELLANTE AD IMPUGNARE PER CASSAZIONE LA SENTENZA SUL MERITO - MANCANZA.*

La norma di cui all'art 348, primo comma, cod proc civ, la quale impone di dare avviso del rinvio dell'udienza all'appellante non costituito o non comparso, e fondata sulla necessita di garantire l'interesse dell'appellante di evitare, con la comparizione nella successiva udienza, la dichiarazione di improcedibilita della sua impugnazione: conseguentemente, qualora non venga rilevata ne dichiarata l'improcedibilita dell'appello, e il medesimo venga esaminato e deciso nel merito, ancorche sfavorevolmente, l'appellante non ha interesse ad impugnare la sentenza denunciando la violazione della norma suindicata. (Conf 2083/76, mass n 380905; (Conf 1315/76, mass n 380001).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 348

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)