Sez. 2, Sentenza n. 4616 del 16/07/1980 (Rv. 408436 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA - PER MANCATA COSTITUZIONE O COMPARIZIONE DELL'APPELLANTE - PREVIA COMUNICAZIONE ALL'APPELLANTE NON COSTITUITOSI ALLA PRIMA UDIENZA DELLA SUCCESSIVA UDIENZA DI RINVIO - NECESSITA - INOSSERVANZA - MANCANZA DELLA DECLARATORIA DI IMPROCEDIBILITA - DENUNCIA IN CASSAZIONE DELLA PREDETTA INOSSERVANZA - INAMMISSIBILITA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO CONSEGUENTE ALL'OMISSIONE DELLE COMUNICAZIONI - INSUSSISTENZA - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART 348 COD PROC CIV IN RELAZIONE ALL'ART 24 COST - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA - PER MANCATA COSTITUZIONE O COMPARIZIONE DELL'APPELLANTE - PREVIA COMUNICAZIONE ALL'APPELLANTE NON COSTITUITOSI ALLA PRIMA UDIENZA DELLA SUCCESSIVA UDIENZA DI RINVIO - NECESSITA - INOSSERVANZA - MANCANZA DELLA DECLARATORIA DI IMPROCEDIBILITA - DENUNCIA IN CASSAZIONE DELLA PREDETTA INOSSERVANZA - INAMMISSIBILITA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO CONSEGUENTE ALL'OMISSIONE DELLE COMUNICAZIONI - INSUSSISTENZA - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART 348 COD PROC CIV IN RELAZIONE ALL'ART 24 COST - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
La ratio della norma di cui al primo comma dell'art 348 cod proc civ, secondo cui all'appellante non ancora costituito o non comparso alla prima udienza deve essere data comunicazione del rinvio della causa ad altra udienza, risiede unicamente nella tutela dello interesse dell'appellante stesso di evitare la dichiarazione di improcedibilita dell'appello, comparendo alla nuova udienza fissata dall'istruttore. Pertanto, qualora l'improcedibilita dello appello non sia stata rilevata e dichiarata, l'appellante, non comparso nella prima udienza ne in quella successiva, difetta di interesse a ricorrere per Cassazione, per l'inosservanza della suddetta norma avverso la sentenza d'appello che abbia esaminato e deciso il merito. Ne l'omissione dell'anzidetta comunicazione costituisce violazione del principio del contraddittorio - con la conseguente manifesta infondatezza della questione di legittimita costituzionale, in riferimento all'art 24 della Costituzione, dello art 348, primo comma, cod proc civ - giacche, l'appellante, cui comunque non e inibita la Costituzione nella nuova udienza, e, al contrario, proprio il soggetto che, con la notificazione dell'atto di appello, ha convenuto la controparte ed espresso le sue doglianze. (Conf 3832/79, mass n 400290, sulla prima parte; (Conf 315/79, mass n 396395, sulla prima parte; (Conf 2083/76, mass n 380905, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 348, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)