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Sez. L, Sentenza n. 24247 del 21/11/2007 (Rv. 600365 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE | Contratto di lavoro invalido - Equiparazione al contratto valido ex art. 2126 cod. civ. - Effetti - Tutela contro i licenziamenti illegittimi - Inapplicabilità - Fattispecie relative ad informatore scientifico.
Stato
decisa il 2007-11-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/600365-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE

L'equiparazione del contratto di lavoro invalido a quello valido, disposta dall'art. 2126 cod. civ., è limitata agli effetti retributivi del lavoro già prestato e non è idonea a fondare pretese conservative del lavoratore, onde, finita l'esecuzione delle prestazioni lavorative, non trova applicazione la tutela contro i licenziamenti illegittimi (principio affermato in controversia in cui la corte territoriale, in sede di giudizio di rinvio, aveva affermato la nullità del contratto di lavoro per violazione dell'art. 9 d.lgs. n. 541 del 1992, che richiedeva il diploma di laurea per l'attività di informatore scientifico, con sopravvivenza degli effetti di cui all'art. 2126 cod. civ.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 541 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)