Sez. L, Sentenza n. 685 del 24/01/1987 (Rv. 450392 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO E LAVORO IN PARTICOLARI RAPPORTI - ANNULLAMENTO O NULLITÀ DEL CONTRATTO - ART. 2126 COD. CIV. EQUIPARAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO INVALIDO A QUELLO VALIDO - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO E LAVORO IN PARTICOLARI RAPPORTI - ANNULLAMENTO O NULLITÀ DEL CONTRATTO - ART. 2126 COD. CIV. EQUIPARAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO INVALIDO A QUELLO VALIDO - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
L'art. 2126 cod. civ. non equipara il rapporto di lavoro invalido a quello valido, né regola lo svolgimento di un rapporto di atto, ma disciplina unicamente gli effetti già realizzatisi di un rapporto di fatto in concreto svoltosi tra le parti, al quale riconosce efficacia limitatamente al periodo in cui esso ha avuto attuazione nell'intento di evitare che la portata retroattiva della pronuncia di nullità del contratto di lavoro possa incidere sulla prestazione lavorativa già resa. È invece fuori dall'area di operatività della citata norma ogni pretesa del lavoratore che, presupponendo la validità del rapporto, tenda alla sua conservazione, o alla sua Costituzione al di fuori della stipulazione di un contratto individuale di lavoro. (V 3302/85, mass n 440966).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)