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Sez. 3, Sentenza n. 34548 del 06/06/2023 Ud. (dep. 08/08/2023) Rv. 285207 - 01

REATI CONTRO LA MORALITA' PUBBLICA E IL BUON COSTUME - PROSTITUZIONE - FAVOREGGIAMENTO | Locazione di un locale destinato all'esercizio della prostituzione - Elemento soggettivo - Dolo generico - Conoscenza dell'uso cui è destinato il locale - Sufficienza.
Stato
decisa il 2023-06-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/285207-01

REATI CONTRO LA MORALITA' PUBBLICA E IL BUON COSTUME - PROSTITUZIONE - FAVOREGGIAMENTO

L'elemento soggettivo del reato previsto dall'art. 3, n. 2, legge 20 febbraio 1958, n. 75, che sanziona la condotta di chiunque, avendo la proprietà o l'amministrazione di una casa o di altro locale, li conceda a scopo di esercizio di una casa di prostituzione, è costituito dal dolo generico, non essendo richiesto che lo scopo rientri nelle finalità dell'agente, ma essendo sufficiente che il locatore ceda l'immobile nella consapevolezza dell'uso cui lo stesso sarà adibito.

Legge 20/02/1958 num. 75 art. 3 lett. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)