Sez. 6, Sentenza n. 27976 del 26/03/2014 Ud. (dep. 27/06/2014) Rv. 262041 - 01
REATI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME - PROSTITUZIONE - FAVOREGGIAMENTO | Locazione di un locale destinato all'esercizio della prostituzione - Elemento soggettivo - Dolo generico - Conoscenza dell'uso cui è destinato il locale - Sufficienza - Fattispecie.
REATI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME - PROSTITUZIONE - FAVOREGGIAMENTO
L'elemento soggettivo del reato previsto dall'art. 3 n. 2 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, che sanziona la condotta di chiunque, avendo la proprietà o l'amministrazione di una casa o altro locale, li conceda a scopo di esercizio di una casa di prostituzione, è costituito dal dolo generico, in quanto non è richiesto che lo scopo rientri nelle finalità dell'agente, ma è sufficiente che il locatore ceda l'immobile essendo a conoscenza dell'uso cui lo stesso sarà adibito. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto correttamente motivata la decisione impugnata che aveva affermato la sussistenza del reato nonostante che l'imputato non fosse proprietario dell'appartamento e che questo fosse già stato in precedenza locato per consentire l'attività di meretricio, posto che l'agente si era occupato di mettere l'immobile sul mercato fissando il prezzo della locazione in considerazione dell'uso illecito).
Riferimenti normativi: Legge 20/02/1958 num. 75 art. 3 com. 1 n. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)