Sez. 3, Sentenza n. 12787 del 30/09/1999 Ud. (dep. 11/11/1999) Rv. 215634 - 01
REATI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME - PROSTITUZIONE - FAVOREGGIAMENTO | Locazione di un locale destinato all'esercizio della prostituzione - Dolo generico - Conoscenza dell'uso cui è destinato il locale - Sufficienza.
REATI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME - PROSTITUZIONE - FAVOREGGIAMENTO
L'articolo 3 n.2 della legge 20 febbraio 1958 n. 75 sanziona la condotta di chiunque, avendo la proprietà o l'amministrazione di una casa o altro locale, li conceda in locazione a scopo di esercizio di una casa di prostituzione. Il dolo è, dunque, generico, malgrado la formulazione del testo normativo, perché non si richiede che lo scopo rientri nelle finalità dell'agente, bastando la destinazione obiettiva del locale alla prostituzione, per cui ad integrare il reato è sufficiente che il locatore lo ceda essendo a conoscenza dell'uso cui esso sarà adibito.
Riferimenti normativi: Legge 20/02/1958 num. 75 art. 3 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)