Sez. 3, Sentenza n. 20684 del 25/09/2009 (Rv. 609436 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO | Riduzione od esclusione del risarcimento - Presupposti - Violazione da parte del creditore del dovere di attivarsi secondo correttezza e buona fede - Necessità - Limiti - Conseguenze.
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO
La vittima di un fatto illecito ha l'obbligo giuridico di attivarsi, in adempimento del dovere di correttezza di cui all'art. 1175 cod.civ., per ridurne od eliderne le conseguenze dannose e tale obbligo sussiste anche quando l'attività necessaria per ridurre le conseguenze del danno possa portare all'eliminazione della prova di esso, venendo meno soltanto dinanzi ad attività gravose, eccezionali o che comportano notevoli rischi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)