Sez. 3, Sentenza n. 15231 del 05/07/2007 (Rv. 598303 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO | Esclusione - Comportamento del creditore o del danneggiato - Dovere di ordinaria diligenza - Portata - Limiti.
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO
Si intendono comprese nell'ambito dell'ordinaria diligenza di cui al secondo comma dell'art. 1227 cod. civ. soltanto quelle attività che non siano gravose o eccezionali, o tali da comportare notevoli rischi o rilevanti sacrifici (nella specie, la S.C. ha ritenuto che non può richiedersi al danneggiato di sottoporsi ad intervento chirurgico - tra l'altro di esito incerto - al fine di ridurre i postumi permanenti derivati da errate prestazioni odontoiatriche in modo da limitare i danni).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)