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Sez. 3, Sentenza n. 6735 del 30/03/2005 (Rv. 580786 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO | Esclusione - Condizioni - Comportamento del creditore - Profili omissivi e profili positivi - Valutazione da parte del giudice di merito - Incensurabilità in Cassazione - Fattispecie in tema di responsabilità contrattuale.
Stato
decisa il 2005-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/580786-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO

In tema di risarcimento del danno da inadempimento, l'art.1227, comma secondo cod. civ., nel porre la condizione della "inevitabilità", "ex latere creditoris", con l'uso dell'ordinaria diligenza, non si limita a richiedere al creditore stesso un mero comportamento inerte ed omissivo di fronte all'altrui comportamento dannoso, ovvero il semplice astenersi dall'aggravare, con il fatto proprio, il pregiudizio già verificatosi, ma, secondo i principi generali di correttezza e buona fede di cui all'art.1175 cod. civ., gli impone altresì una condotta attiva o positiva funzionale a limitare le conseguenze dannose del detto comportamento, dovendosi peraltro intendere ricomprese nell'ambito dell'ordinaria diligenza, all'uopo richiesta, soltanto quelle attività non gravose, non eccezionali, non comportanti rischi notevoli e/o rilevanti sacrifici (nell'affermare il principio di diritto che precede la Corte Cass. ha cassato, sotto il profilo della assoluta carenza motivazionale, la sentenza con cui i giudici di merito avevano apoditticamente affermato che un provvedimento di sequestro disposto su di un immobile, non costituendo "un impedimento assoluto alla circolazione del bene", non aveva arrecato danno alcuno al creditore, senza minimamente accertare nè che il vincolo costituito dal provvedimento cautelare non incideva minimamente sul valore del bene, nè che sarebbe stato agevole, in tempi brevi, trovare un acquirente per l'immobile - nella specie, di rilevantissimo valore -).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)