Sez. 3, Sentenza n. 2029 del 02/04/1982 (Rv. 419885 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE - ESECUZIONE EFFETTUATA ALLA PERSONA PREPOSTA ALLA RICEZIONE PER CONTO DELLA SOCIETÀ DESTINATARIA - VALIDITÀ - IN LUOGO DIVERSO DALLA SEDE UFFICIALE - IRRILEVANZA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE - ESECUZIONE EFFETTUATA ALLA PERSONA PREPOSTA ALLA RICEZIONE PER CONTO DELLA SOCIETÀ DESTINATARIA - VALIDITÀ - IN LUOGO DIVERSO DALLA SEDE UFFICIALE - IRRILEVANZA.*
La notificazione di un atto ad una società - data la diretta riferibilità ad essa, in virtù del principio di immedesimazione organica, degli Atti compiuti da e nei confronti di coloro che la rappresentano e ne realizzano esecutivamente le finalità - è regolarmente effettuata alla persona specificamente preposta alla ricezione per conto dell'ente sociale, anche se reperita in luogo diverso dalla Sede ufficiale dello stesso, per la medesima regola sancita per le persone fisiche dall'art. 138 cod. proc. civ., secondo cui la consegna a mani proprie è valida ovunque sia stato trovato il destinatario nell'ambito territoriale della circoscrizione. (V 1520/76, mass n 380265; (V 2387/75, mass n 376251).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 138 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 145
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)