Sez. L, Sentenza n. 624 del 02/02/1989 (Rv. 461700 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DEI RATEI DI PENSIONE - DURATA QUINQUENNALE - MANCATA MESSA IN PAGAMENTO DETERMINATA DALLA MANCATA LIQUIDAZIONE - IRRILEVANZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DEI RATEI DI PENSIONE - DURATA QUINQUENNALE - MANCATA MESSA IN PAGAMENTO DETERMINATA DALLA MANCATA LIQUIDAZIONE - IRRILEVANZA.*
La prescrizione quinquennale prevista dall'art. 129, primo comma, del R.d.l. 4 ottobre 1935 n. 1827 - la quale è in rapporto di specialità con quella, pure quinquennale, prevista dall'art. 2948 n. 4 cod. civ. - si applica anche ai ratei di pensione non ancora liquidati, atteso che l'art. 11 della legge 11 marzo 1988 n. 67, nello stabilire (con norma d'interpretazione autentica applicabile retroattivamente a tutte le situazioni non definite) che la prescrizione prevista dall'art. 129 citato si estende "alle rate di pensione comunque non poste in pagamento", fa riferimento, con tale ampia espressione, anche all'ipotesi in cui la mancata messa in pagamento, e quindi la mancata riscossione delle rate di pensione, sia stata determinata dalla mancata liquidazione. (Conf 6007/88, mass n 460436; (contra 6008/88, mass n 460437).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2948 n. 4, Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 129 com. 1, Legge 11/03/1988 num. 67 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)