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Sez. L, Sentenza n. 6008 del 07/11/1988 (Rv. 460437 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE RATE DI PENSIONE - DURATA QUINQUENNALE - LIMITI - DISCIPLINA EX ART. 129 DEL R.D.L. N. 1827 DEL 1935 - INTERPRETAZIONE AUTENTICA EX ART. 11 DELLA LEGGE N. 67 DEL 1988 - PORTATA.*
Stato
decisa il 1988-11-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/460437-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE RATE DI PENSIONE - DURATA QUINQUENNALE - LIMITI - DISCIPLINA EX ART. 129 DEL R.D.L. N. 1827 DEL 1935 - INTERPRETAZIONE AUTENTICA EX ART. 11 DELLA LEGGE N. 67 DEL 1988 - PORTATA.*

Mentre il diritto a pensione è imprescrittibile, in considerazione, in particolare, del carattere alimentare delle prestazioni e della sua indisponibilità (art. 2934, secondo comma, cod. civ.), il diritto ai ratei di pensione soggiace, anche nel caso di ratei di pensione non ancora liquidati, alla prescrizione quinquennale prevista dall'art. 129, primo comma, del R.d.l. 4 ottobre 1935 n. 1827, tale essendo la portata dell'interpretazione autentica operatane dall'art. 11 della legge 11 marzo 1988 n. 67 - il quale, con norma di cui è manifestamente infondata l'eccezione d'illegittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3, 53, 101 e 104 cost., ha inteso, appunto stabilire che la prescrizione prevista dalla norma interpretata si applica anche alle rate che per qualsiasi ragione (e quindi anche perché non richieste o non liquidate) non siano state poste in pagamento - e non essendo applicabile ai detti ratei di pensione non ancora liquidati il termine decennale previsto dall'art. 47 del d.P.R. 30 aprile 1970 n. 639, atteso che tale termine, il quale non è di prescrizione ma di decadenza, riguarda i ratei di pensione maturati successivamente alla presentazione della domanda amministrativa e non già quelli (cui attiene il citato art. 129) maturati anteriormente a tale domanda. (V 2243/88, mass n 458054; (V 9135/87, mass n 456376; (V 8282/87, mass n 455881; (V 1814/87, mass n 451178; (V 1237/87, mass n 450759; (V 670/87, mass n 450378; (V 7452/86, mass n 449499; (V 3439/86, mass n 446398; (contra 6007/88).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 53, Costituzione art. 101, Costituzione art. 104, Cod. Civ. art. 2934 com. 2, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 128 CORTE COST., Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 129, DPR 30/04/1970 num. 639 art. 47 CORTE COST., Legge 11/03/1988 num. 67 art. 11 CORTE COST., Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 129 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)