Sez. L, Sentenza n. 6007 del 07/11/1988 (Rv. 460436 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE RATE DI PENSIONE - DURATA QUINQUENNALE - LIMITI - DISCIPLINA EX ART. 129 DEL R.D.L. N. 1827 DEL 1935 - INTERPRETAZIONE AUTENTICA EX ART. 11 DELLA LEGGE N. 67 DEL 1988 - PORTATA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE RATE DI PENSIONE - DURATA QUINQUENNALE - LIMITI - DISCIPLINA EX ART. 129 DEL R.D.L. N. 1827 DEL 1935 - INTERPRETAZIONE AUTENTICA EX ART. 11 DELLA LEGGE N. 67 DEL 1988 - PORTATA.*
Mentre il diritto al trattamento pensionistico è in sè indisponibile ed imprescrittibile, l'Azione giudiziaria volta ad ottenerne la liquidazione soggiace, ai sensi dell'art. 47, secondo comma, del d.P.R. 30 aprile 1970 n. 639, al termine di prescrizione decennale (non rilevabile d'ufficio, suscettibile d'interruzione e sospeso - ex art. 97, quinto comma, del R.d.l. n. 1827 del 1935 - durante il procedimento amministrativo), applicandosi invece la prescrizione quinquennale di cui all'art. 129, primo comma, del R.d.l. 4 ottobre 1935 n. 1827 - anche nell'interpretazione autentica offertane dall'art. 11 della legge 11 marzo 1988 n. 67 - all'esecuzione dell'avvenuta liquidazione, cioè al pagamento delle rate di pensione, il diritto alle quali sia stato già riconosciuto dall'istituto previdenziale o giudizialmente accertato; infatti, la norma interpretativa - nel disporre che il primo comma dell'art. 129 citato "va interpretato nel senso che la prescrizione ivi prevista si applica anche alle rate di pensione comunque non poste in pagamento" - non ha inciso sulla previsione del termine di prescrizione decennale ex art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 (cui pertanto rimane soggetta, pure in ipotesi di facile determinabilità delle relative rate, la pretesa al riconoscimento del trattamento pensionistico), ma ha solo inteso assoggettare alla prescrizione quinquennale, oltre le rate non riscosse per fatto dell'interessato, anche le rate (di pensione già riconosciuta o accertata) il cui mancato pagamento sia dipeso da fatto degli organi dell'istituto previdenziale. (V 2243/88, mass n 458054; (V 1814/87, mass n 451178; (V 1237/87, mass n 450759; (V 670/87, mass n 450378; (V 7452/86, mass n 449499; (V 3439/86, mass n 446398; (contra 6008/88).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2943, Cod. Proc. Civ. art. 443, Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 97 CORTE COST., Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 129, DPR 30/04/1970 num. 639 art. 47 CORTE COST., Legge 11/03/1988 num. 67 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)