Sez. L, Sentenza n. 11479 del 03/06/2015 (Rv. 635717 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - FORMA | Forma scritta a pena di nullità - Prova per testi - Esclusione - Limiti - Poteri officiosi del giudice - Incidenza - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - FORMA
Il licenziamento è un atto unilaterale per il quale è richiesta la forma scritta "ad substantiam", sicché non è ammissibile la prova per testi, salvo che il relativo documento sia andato perduto senza colpa, né tale divieto può essere superato con l'esercizio officioso dei poteri istruttori da parte del giudice, che può intervenire solo sui limiti fissati alla prova testimoniale dagli artt. 2721, 2722 e 2723 cod. civ. e non sui requisiti di forma richiesti per l'atto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1324, Cod. Civ. art. 2724 n. 3, Cod. Civ. art. 2725
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)