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Sez. L, Sentenza n. 13543 del 16/09/2002 (Rv. 557430 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE | Licenziamento intimato oralmente - Inefficacia dell'atto quale conseguenza della nullità per mancanza di forma scritta "ad substantiam" - Richiesta di dichiarazione di nullità del licenziamento - Incompatibilità con la dedotta inefficacia - Esclusione - Formulazione di altre domande da parte del lavoratore e attivazione della procedura conciliativa - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2002-09-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/557430-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE

Poiché, in tema di licenziamento intimato oralmente, l'inefficacia dell'atto consegue alla sua nullità per mancanza della forma scritta "ad substantiam", la domanda con la quale il lavoratore chieda la dichiarazione di nullità del licenziamento non si pone in contrasto con la contestazione del licenziamento per il fatto di essere stato intimato in forma orale; né il fatto che il lavoratore abbia formulato anche altre conclusioni o abbia attivato la procedura conciliativa presso la Commissione dell'Ufficio provinciale del lavoro può ritenersi incompatibile con la volontà del lavoratore stesso di far valere la inefficacia del licenziamento per tale ragione.

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2, Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)