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Sez. 3, Sentenza n. 10039 del 01/08/2000 (Rv. 538986 - 01)

PROPRIETÀ - ACQUE - SCOLO DELLE ACQUE - AGGRAVAMENTI ED IMPEDIMENTI (DIVIETO) | Invocabilità della tutela ex art. 913 cod. civ. - Presupposti.
Stato
decisa il 2000-08-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/538986-01

PROPRIETÀ - ACQUE - SCOLO DELLE ACQUE - AGGRAVAMENTI ED IMPEDIMENTI (DIVIETO)

L'art. 913 cod. civ. impone al proprietario del fondo superiore l'obbligo negativo consistente nel divieto di ogni manufatto che modifichi il deflusso naturale delle acque e correlativamente legittima il proprietario e il titolare di altri diritti sul fondo inferiore ad agire per il ripristino dello stato naturale dei luoghi. L'esecuzione di manufatti che rendano più gravoso il naturale scolo delle acque non legittima il proprietario del fondo inferiore al risarcimento per tutti i danni, anche imprevedibili e lontani nel tempo, che comunque obiettivamente si possano collegare alla modifica vietata.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 913

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)