Sez. 2, Sentenza n. 6976 del 26/11/1986 (Rv. 449054 - 01)
PROPRIETÀ - ACQUE - SCOLO DELLE ACQUE E SCARICO ACQUE - DEFLUSSO NATURALE - IN GENERE - OBBLIGHI DEI PROPRIETARI DEL FONDO INFERIORE E DI QUELLO SUPERIORE - RISPETTO DELLA CONFORMAZIONE NATURALE DEL TERRENO E DIVIETO DI OPERE MODIFICATRICI DELLO SCOLO DELLE ACQUE - INVOCABILITÀ DELLA TUTELA EX ART. 913 COD. CIV. - PRESUPPOSTI - DANNO EFFETTIVO CONSEGUENTE ALLA MODIFICAZIONE DEI LUOGHI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
PROPRIETÀ - ACQUE - SCOLO DELLE ACQUE E SCARICO ACQUE - DEFLUSSO NATURALE - IN GENERE - OBBLIGHI DEI PROPRIETARI DEL FONDO INFERIORE E DI QUELLO SUPERIORE - RISPETTO DELLA CONFORMAZIONE NATURALE DEL TERRENO E DIVIETO DI OPERE MODIFICATRICI DELLO SCOLO DELLE ACQUE - INVOCABILITÀ DELLA TUTELA EX ART. 913 COD. CIV. - PRESUPPOSTI - DANNO EFFETTIVO CONSEGUENTE ALLA MODIFICAZIONE DEI LUOGHI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
La norma di cui all'art. 913 cod. civ. postula il mantenimento della soggezione naturale del fondo inferiore nei riguardi di quello superiore quanto al deflusso delle acque, imponendo, a carico dei rispettivi proprietari, un Obbligo di non fare il cui contenuto corrisponde al rispetto della conformazione naturale del terreno e al divieto di ogni manufatto od opera che modifichi, direttamente o indirettamente, lo scolo delle acque, senza che sia necessaria, ai fini della tutela apprestata da detta norma, l'esistenza di un danno effettivo derivante dalla modificazione dei luoghi. (V 5459/85, mass n 442664).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 913
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)