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Sez. 6, Sentenza n. 4235 del 16/12/1999 Cc. (dep. 07/03/2000) Rv. 216508 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE | Riferimento alla pena prevista per il reato contestato o ritenuto in sentenza - Necessità - Reato ritenuto in sentenza - Concetto - Individuazione.
Stato
decisa il 1999-12-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/216508-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE

Nel sistema del codice di procedura penale del 1988, il "reato ritenuto in sentenza", in quanto espressamente richiamato dall'art. 304, comma sesto, cod. proc. pen., assume rilievo anche in relazione al calcolo della durata massima della custodia cautelare. Per reato ritenuto in sentenza deve intendersi la concreta ricostruzione, operata dal giudice, della fattispecie, nella quale rientra non soltanto il titolo del reato, ma ogni elemento, sia pure accidentale, che ne determini e ne precisi in concreto la entità materiale o giuridica, quali le circostanze aggravanti o attenuanti, con l'effetto che assume rilievo in sede di determinazione della pena edittale prevista per il reato come ritenuto in sentenza, il giudizio di comparazione effettuato, ex art. 69 c.p., dal giudice di merito, con gli intuibili riflessi sulla durata complessiva della custodia.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 69 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 304 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)