Sez. 4, Sentenza n. 11361 del 10/11/2005 Ud. (dep. 31/03/2006) Rv. 233663 - 01
SPORT | Attrezzature sportive - Posizione di garanzia del responsabile a tutela della incolumità degli utilizzatori - Fattispecie in tema di gara automobilistica.
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Il responsabile di attrezzature sportive o ricreative è titolare di una posizione di garanzia a tutela dell'incolumità di coloro che le utilizzano, anche a titolo gratuito, sia in forza del principio del "neminem laedere", sia nella sua qualità di "custode" delle stesse attrezzature (come tale civilmente responsabile, per il disposto dell'art. 2051 cod.civ., fuori dall'ipotesi del caso fortuito, dei danni provocati dalla cosa), sia, infine, quando l'uso delle attrezzature dia luogo a un'attività da qualificarsi pericolosa ai sensi dell'art. 2050 cod. civ., rispetto alle quali egli è obbligato ad adottare tutte le misure idonee ad evitare l'evento dannoso. (Fattispecie in cui della morte di uno dei partecipanti ad una gara automobilistica era stato chiamato a rispondere, a titolo di omicidio colposo, l'amministratore delegato e direttore dell'autodromo, cui era stato addebitato di non avere adeguatamente protetto, con barriere di pneumatici, un muretto di protezione contro il cui spigolo la vittima era andato a sbattere dopo una collisione con altra vettura).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 42 CORTE COST., Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2050 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)