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Sez. 4, Sentenza n. 1170 del 17/12/1999 Ud. (dep. 01/02/2000) Rv. 215663 - 01

SPORT | Gestore di pista di "go-karts" - Responsabilità colposa per lesioni - Fattispecie: noleggio di veicolo senza casco integrale - Obbligo di fornitura di caschi integrali prescritto solo per le gare - Irrilevanza - Colpa generica - Sussistenza.
Stato
decisa il 1999-12-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215663-01

SPORT

È contraria alle regole di comune prudenza la condotta del gestore di una pista per "go-karts" di noleggio di uno di tali veicoli senza la contemporanea fornitura del casco integrale e senza previa eliminazione dalla pista di tutto quanto potesse costituire pericolo o intralcio alla circolazione, compreso il pietrisco del fondo. Il medesimo gestore è quindi da considerare penalmente responsabile, a titolo di colpa, per le lesioni riportate dal cliente che, colpito al volto dal pietrisco sollevato dal "go-kart" che lo precedeva, abbia perduto il controllo del veicolo; e ciò nonostante la regolare omologazione della pista e la circostanza che la fornitura di caschi integrali sia prescritta dalla Federazione italiana karting solo per l'effettuazione di gare.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 590 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)