Sez. 2, Sentenza n. 10235 del 02/05/2013 (Rv. 626331 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - SPESE DI MANUTENZIONE (RIPARTIZIONE) - STRAORDINARIA | Lavori deliberati dopo la vendita dell'unità immobiliare - Obbligo di contribuzione a carico dell'acquirente - Sussistenza - Delibera preparatoria anteriore alla vendita - Rilevanza - Esclusione.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - SPESE DI MANUTENZIONE (RIPARTIZIONE) - STRAORDINARIA
In caso di vendita di una unità immobiliare in condominio, qualora l'approvazione della delibera di esecuzione dei lavori di straordinaria manutenzione sopravvenga soltanto successivamente alla stipula della vendita, l'obbligo del pagamento delle relative quote condominiali incombe sull'acquirente, non rilevando l'esistenza di una deliberazione programmatica e preparatoria adottata anteriormente a tale stipula.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1104, Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1123, Cod. Civ. art. 1135, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 63 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)