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Sez. 2, Sentenza n. 15288 del 21/07/2005 (Rv. 582474 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - PROVVEDIMENTI PER LE SPESE - DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA | Delibera assembleare di approvazione delle spese - Obbligo del condomino di pagamento - Sussistenza - Presupposti - Successiva delibera di ripartizione delle spese - Necessità - Esclusione - Condizioni.
Stato
decisa il 2005-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/582474-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - PROVVEDIMENTI PER LE SPESE - DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'obbligo dei condomini di contribuire al pagamento delle spese condominiali sorge per effetto della delibera dell'assemblea che approva le spese stesse e non a seguito della successiva delibera di ripartizione, volta soltanto a rendere liquido un debito preesistente, e che può anche mancare ove esistano tabelle millesimali, per cui l'individuazione delle somme concretamente dovute dai singoli condomini sia il frutto di una semplice operazione matematica.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1123, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 63

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)