Sez. L, Sentenza n. 5180 del 27/07/1983 (Rv. 430043 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - AZIONE CIVILE - TRASFERIMENTO IN SEDE PENALE - EFFETTI - ESTINZIONE ANCHE D'UFFICIO DEL GIUDIZIO CIVILE - IDENTITÀ DI OGGETTO TRA LE DUE AZIONI - PRESUPPOSTO NECESSARIO - ACCERTAMENTO RELATIVO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - AZIONE CIVILE - TRASFERIMENTO IN SEDE PENALE - EFFETTI - ESTINZIONE ANCHE D'UFFICIO DEL GIUDIZIO CIVILE - IDENTITÀ DI OGGETTO TRA LE DUE AZIONI - PRESUPPOSTO NECESSARIO - ACCERTAMENTO RELATIVO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
La regola posta dall'art. 24 cod. proc. pen., secondo cui il trasferimento dell'Azione civile in Sede penale comporta di diritto la rinuncia dell'attore al giudizio civile, che, di conseguenza, va dichiarato estinto anche d'ufficio, postula che tra le due azioni vi sia identità di oggetto (eadem res), oltre che di soggetti. L'accertamento in ordine alla sussistenza o meno della detta identità - che va condotto prescindendo dall'esame della fondatezza dell'Azione esperita con la Costituzione di parte civile - integra un apprezzamento di fatto, che è riservato al giudice del merito ed è incensurabile in Sede di legittimità, ove al riguardo non siano dedotti vizi di motivazione. (Conf 3439/81, mass n 414036, nella prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)