diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 7633 del 16/05/2012 (Rv. 622477 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - AZIONE CIVILE - TRASFERIMENTO IN SEDE PENALE | Fatto che impedisce il proseguimento del processo civile - Rilevabilità d'ufficio - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2012-05-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/622477-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - AZIONE CIVILE - TRASFERIMENTO IN SEDE PENALE

Il trasferimento dell'azione civile nel processo penale costituisce fatto che - sia esso qualificato come impeditivo alla prosecuzione del primo processo, ovvero estintivo dello stesso - opera di diritto ed è rilevabile d'ufficio, perché comporta, a norma dell'art. 75 cod. proc. pen., la rinuncia agli atti del giudizio civile, sempre che si accerti l'identità delle due azioni alla stregua dei comuni canoni di identificazione ("personae", "petitum" e "causa petendi") delle medesime.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 75 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 78 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 306, Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)