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Sez. 3, Sentenza n. 11404 del 19/11/1993 (Rv. 484378 - 01)

Notariato - Disciplina (sanzioni disciplinari) dei notai - In genere | Trasferimento tra privati di una cappella funeraria - Atto notarile compiuto in violazione degli artt. 79 e 80 del regolamento cimiteriale del comune di Napoli - Atto vietato al notaio ex art. 28 n. 1 della legge n. 89 del 1913 - Configurabilità.
Stato
decisa il 1993-11-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/484378-01

Notariato - Disciplina (sanzioni disciplinari) dei notai - In genere

Gli articoli 79 e 80 del regolamento cimiteriale del Comune di napoli consentono la subconcessione tra privati per le cappelle, le edicole ed i monumenti dopo un quinquennio dalla costruzione e subordinatamente al pagamento al Comune di un compenso. Conseguentemente l'atto notarile di trasferimento tra privati di una cappella funeraria in violazione delle predette norme del regolamento cimiteriale rientra nell'ambito degli atti vietati al notaio ex art. 28, n. 1 legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Ordinamento del notariato), essendo irrilevante la distinzione tra concessione e trasferimento della proprietà.

Riferimenti normativi: Legge 16/02/1913 num. 89 art. 28, DPR 10/09/1990 num. 285 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)