Sez. 3, Sentenza n. 28515 del 29/05/2007 Ud. (dep. 18/07/2007) Rv. 237139 - 01
EDILIZIA - IN GENERE | Condono edilizio - Disciplina dettata dall'art. 32, comma venticinquesimo, D.L. n. 269 del 2003 - Ultimazione - Nozione - Richiamo all'art. 31, comma secondo, L. n. 47 del 1985 - Necessità.
EDILIZIA - IN GENERE
In tema di condono edilizio, la nozione di ultimazione dell'opera cui fare riferimento ai fini dell'applicabilità della relativa disciplina è quella dettata dall'art. 31, comma secondo, L. 20 febbraio 1985, n. 47 cui rinvia l'art. 32, comma venticinquesimo, D.L. 30 settembre 2003, n. 269 (conv. con modd. in L. 24 novembre 2003, n. 326), sicchè era necessario che entro il termine del 31 marzo 2003 fosse stato eseguito il rustico e completata la copertura. (Nella specie, non erano state ancora eseguite le opere di tamponatura esterna).
Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 31 com. 2 CORTE COST., Legge 24/11/2003 num. 326 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 32 com. 25 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)