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Sez. 1, Sentenza n. 3037 del 08/07/1977 (Rv. 386598 - 01)

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - DIVORZIO - EMESSE DA TRIBUNALI STRANIERI - PRESUPPOSTI DEL DIVORZIO - DIVERSITA RISPETTO ALLA LEGGE ITALIANA - IRRILEVANZA - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DELLA DISGREGAZIONE DELLA COMUNIONE TRA I CONIUGI.*
Stato
decisa il 1977-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/386598-01

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - DIVORZIO - EMESSE DA TRIBUNALI STRANIERI - PRESUPPOSTI DEL DIVORZIO - DIVERSITA RISPETTO ALLA LEGGE ITALIANA - IRRILEVANZA - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DELLA DISGREGAZIONE DELLA COMUNIONE TRA I CONIUGI.*

In materia di divorzio, la diversita dei presupposti di fatto previsti dalla legge straniera, applicata dal giudice straniero che ha pronunciato il divorzio tra cittadini italiani, rispetto alle ipotesi tassativamente stabilite dalla legge italiana non osta, di per se sola, alla dichiarazione di efficacia in Italia della sentenza straniera, essendo sufficiente, al fine di stabilire che quest'ultima non contrasta con l'ordine pubblico interno, che il giudice straniero, pur applicando la lex fori contenente una disciplina dei presupposti del divorzio non coincidente con quella dettata dalla legge italiana, abbia accertato l'irreversibilita della cessazione e la conseguente impossibilita della ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, cioe quella irrimediabile disgregazione che costituisce il criterio fondamentale cui si ispirano le singole ipotesi di divorzio contemplate dall'art 3 della legge n 898 del 1970.*

Riferimenti normativi: Preleggi art. 31, Cod. Proc. Civ. art. 797 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)