Sez. 1, Sentenza n. 3709 del 30/05/1983 (Rv. 428613 - 01)
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - DIVORZIO - EMESSE DA TRIBUNALI STRANIERI - SENTENZA STRANIERA DI DIVORZIO FRA CITTADINI ITALIANI FONDATA SULL'ACCERTAMENTO DI UNO STATO DI SEPARAZIONE PER UN PERIODO INFERIORE A QUELLO PREVISTO DALLA LEGGE ITALIANA - DELIBAZIONE - AMMISSIBILITÀ.*
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - DIVORZIO - EMESSE DA TRIBUNALI STRANIERI - SENTENZA STRANIERA DI DIVORZIO FRA CITTADINI ITALIANI FONDATA SULL'ACCERTAMENTO DI UNO STATO DI SEPARAZIONE PER UN PERIODO INFERIORE A QUELLO PREVISTO DALLA LEGGE ITALIANA - DELIBAZIONE - AMMISSIBILITÀ.*
Una sentenza straniera di divorzio pronunciata nei confronti di un cittadino italiano, può essere ritenuta non contraria all'ordine pubblico italiano, ed essere quindi delibata in Italia, solo quando, dall'esame complessivo della sua motivazione, risulti che il matrimonio sia stato sciolto per ragioni e situazioni obiettive e predeterminate che, se pur non identiche e non necessariamente corrispondenti in tutti i particolari a quelle contemplate dalla legge italiana, presentino sostanziale analogia e rispondenza con le cause di divorzio previste nel nostro ordinamento, dimostrando, attraverso un accertamento basato su prove ammissibili secondo la natura del rapporto e non evidenzianti dolo o collusione delle parti, quell'irrimediabile disfacimento della comunione familiare che costituisce l'inderogabile presupposto delle varie ipotesi di divorzio previste dall'art. 3 della legge n. 898 del 1970. Pertanto, l'esecutività di una sentenza straniera di divorzio tra cittadini italiani, non può essere rifiutata quando la pronuncia di scioglimento del matrimonio sia fondata sull'accertamento di uno stato di separazione che, seppure per un periodo inferiore a quello previsto dalla legge italiana, si sia comunque protratto per un tempo apprezzabile, tale che il giudice straniero abbia potuto verificare che, nonostante il tentativo di conciliazione, la cessazione della convivenza coniugale sia divenuta irreversibile, rendendo impossibile la ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi. (V 2187/81, mass n 412920; (V 1395/79, mass n 397696; (V 6152/78, mass n 395979; (V 5919/78, mass n 395742; (V 4978/78, mass n 394717; (V 3361/77, mass n 386904; (V 3037/77, mass n 386598; (V 415/77, mass n 383962; (V 154/77, mass n 383653).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 797 com. 7, Legge 01/12/1970 num. 898 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)