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Sez. 2, Sentenza n. 6595 del 24/03/2006 (Rv. 587521 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA | Contumace - Appello tardivo - Condizioni - Nullità della citazione o della sua notificazione - Conseguente mancata conoscenza del processo - Indisponibilità della prova - Giudizio di revocazione - Ammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-03-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/587521-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA

Perché il contumace possa evitare la decadenza dal diritto di proporre impugnazione per decorso del termine annuale, non è sufficiente, ai sensi dell'art. 327 comma secondo cod. proc. civ., la sola nullità della notificazione, ma occorre, altresì, la prova della mancata conoscenza del processo a causa di tale nullità. Ne consegue che, qualora il contumace non sia in condizione di fornire detta prova e sia pertanto impossibilitato a proporre appello tardivo, nulla osta a che egli proponga l'azione di revocazione per dolo di una delle parti in causa o per collusione tra alcune di esse. (Nella specie, la citazione era stata notificata al ricorrente, da anni residente all'estero, presso la residenza ove anagraficamente coabitava con il coniuge separato, colluso con l'attore, sicché egli, secondo la sentenza di merito confermata dalla S.C., era in grado solo di accertare la destinazione dell'atto, ma non di verificare la ritualità o meno della notifica, effettuata a norma dell'art. 140 cod. proc. civ., presupponendo tale verifica l'esame di atti in possesso del notificante e non rinvenibili nel fascicolo d'ufficio).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 292 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)