Sez. 3, Sentenza n. 2305 del 01/03/2000 (Rv. 534515 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA | Inapplicabilità alla parte rimasta contumace nel giudizio "a quo" - Presupposti - Omissione o nullità delle notificazioni dovute ex art. 292 cod.proc. civ. - Sufficienza - Esclusione - Nullità della citazione o della sua notificazione - Incidenza sulla mancata conoscenza del processo - Necessità - Conseguenze - Formazione del giudicato anche per le domande nuove non notificate - Ammissibilità - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA
Perché la parte rimasta contumace sia ammessa a proporre l'impugnazione dopo il decorso del termine annuale di cui all'art. 327 cod. proc. civ., non è sufficiente l'omissione o la nullità della notificazione degli atti che devono essere notificati alla parte contumace a norma dell'art. 292 cod. proc. civ., poiché l'interessato - in considerazione del tenore della disposizione del secondo comma dell'art. 327 e della sua finalità (limitare l'eccezione alla formazione del giudicato ai soli casi in cui il contumace non abbia avuto in alcun modo conoscenza del processo) ha l'onere di provare anche la nullità della citazione introduttiva o della sua notificazione e la mancata conoscenza del processo a causa delle nullità considerate dalla norma. Ne consegue che, in difetto di queste condizioni, la decadenza dall'impugnazione si verifica anche con riferimento alle domande nuove proposte nei confronti del contumace che allo stesso non siano state notificate in violazione dell'art. 292. (Nella specie, in una controversia avente ad oggetto il risarcimento dei danni relativi ad un incidente stradale, la domanda nuova era stata proposta dalla compagnia assicuratrice contro l'"assicurato", rimasto contumace, per rivalersi di quanto corrisposto agli attori).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 292 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)