Sez. 3, Sentenza n. 14045 del 13/11/2001 (Rv. 550198 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - IN GENERE - NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI - PUBBLICITÀ AVVISI | Ordinanze pronunciate in udienza - Presunzione di conoscenza delle parti non presenti - Sussistenza - Conseguenze - Ordinanze fuori udienza - Comunicazioni - Regime applicabile.
ESECUZIONE FORZATA - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - IN GENERE - NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI - PUBBLICITÀ AVVISI
Il principio di cui al secondo comma dell'art. 176 cod. proc. civ. - secondo il quale l'onere delle parti di essere presenti all'udienza comporta che i provvedimenti pronunciati all'udienza stessa si presumano conosciuti anche dalle parti non presenti - trova applicazione, atteso il richiamo di cui all'art. 487, secondo comma cod. proc. civ., anche nel processo esecutivo, ed anche in quest'ultimo le ordinanze emesse fuori udienza devono essere comunicate alle parti e la prova dell'avvenuta pronuncia fuori udienza è a carico della parte che eccepisce l'omessa comunicazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 176, Cod. Proc. Civ. art. 487, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)